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Sez. 3, Sentenza n. 2011 del 22/10/2014 Cc. (dep. 16/01/2015) Rv. 261598 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Sentenza di patteggiamento - Pluralità di fatti in continuazione - Assorbimento rilevato in sede di legittimità di reato satellite in altro reato ritenuto più grave - Conseguenze - Annullamento senza rinvio limitatamente al reato assorbito ed eliminazione della relativa pena - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261598-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI

La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena precisamente determinata o determinabile in relazione ad un reato satellite, ritenuto nel giudizio di legittimità interamente assorbito in altro reato più grave, deve essere annullata senza rinvio a norma dell'art. 620, comma primo, lett. l, cod. proc. pen., limitatamente al reato assorbito, posto che, per il principio di conservazione degli atti giuridici, la Corte di cassazione può, in tal caso, limitarsi ad eliminare la relativa pena e a rideterminare il trattamento sanzionatorio in attuazione dell'originario accordo concluso tra le parti per il reato base. (Fattispecie in cui la Corte ha rideterminato la pena eliminando l'aumento a titolo di continuazione per il reato di detenzione di materiale pornografico ritenuto assorbito in quello più grave di pornografia minorile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 ter, Cod. Pen. art. 600 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)