diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4713 del 11/04/1997 Ud. (dep. 20/05/1997) Rv. 207620 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Reato continuato - Proscioglimento per uno dei reati satelliti - Caducazione dell'accordo - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1997-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207620-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

In tema di patteggiamento per una pluralità di reati, qualora nel corso del giudizio alcuni vengano meno per una qualsiasi causa e siano avvinti dal vincolo della continuazione con il reato più grave, la dichiarazione di estinzione di uno di essi non determina la caducazione dell'intero accordo, ma soltanto l'eliminazione della pena stabilita per il cosiddetto reato satellite nella misura determinata dall'accordo medesimo o ricavabile dall'interpretazione della volontà delle parti. Fa eccezione il caso in cui risulti in maniera inequivocabile la volontà delle parti di attribuire rilevanza esclusiva alla sola pena finale. Ove sia indicata una pena cumulativa per tutti i reati unificati per la continuazione e si tratta di violazioni relative alla tutela di differenti interessi, si deve disporre soltanto l'annullamento con rinvio della sentenza per procedere esclusivamente alla determinazione delle singole pene per ogni reato, ferma restando quella pattuita per quello più grave. L'annullamento senza rinvio discende, invece, dal proscioglimento per qualsiasi causa dal reato più grave, giacché non è più possibile ricostruire la volontà delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)