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Sez. L, Sentenza n. 3062 del 01/03/2003 (Rv. 560769 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Insorgenza del diritto - Determinazione del momento - Criteri - Riferimento alla data degli accertamenti - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560769-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nelle controversie aventi ad oggetto l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi non autosufficienti, il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione assistenziale - va acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili a far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)