Sez. L, Sentenza n. 19338 del 17/12/2003 (Rv. 569007 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Accertamento giudiziale del relativo diritto - Decorrenza dei benefici - Dalla data del verificarsi del requisito sanitario.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Dalla regola contenuta nell'art. 5 del d.P.R. n.698 del 1994, che precisa che i benefici economici relativi alle prestazioni assistenziali riconosciuti dai prefetti decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda di accertamento sanitario alla ASL, o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie consegue che, in caso di mancato riconoscimento dei benefici economici in sede amministrativa, per la ritenuta insussistenza del requisito sanitario, qualora l' autorità giudiziaria accerti che quest'ultimo è sorto in una "diversa, successiva data", quest'ultima debba segnare anche il giorno di inizio del trattamento dovuto, in perfetta analogia con quanto previsto in caso di accertamento ad opera delle commissioni sanitarie.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1970 num. 18 art. 3, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 1 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)