Sez. L, Sentenza n. 2314 del 06/02/2004 (Rv. 569948 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Insorgenza del requisito sanitario in un momento successivo alla proposizione della domanda - Decorrenza del relativo diritto - Dal momento in cui viene accertata l'insorgenza della inabilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
I benefici economici connessi al riconoscimento del diritto ad una prestazione assistenziale (nel caso di specie, indennità di accompagnamento), nel caso in cui il requisito sanitario si concretizzi successivamente alla proposizione della domanda in giudizio, per effetto dell'art. 149 cod.proc.civ. decorrono immediatamente a partire dalla data dell'accertata insorgenza dello stato invalidante.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 3, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 149, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 149, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)