Sez. 2, Sentenza n. 2277 del 05/07/1968 (Rv. 334551 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FERIE -MANCATO GODIMENTO- DIRITTO AL PROLUNGAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO PER UN PERIODO CORRISPONDENTE ALLA LORO DURATA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRIMA DELLA CONCESSIONE DELLE FERIE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA SOSTITUTIVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FERIE -MANCATO GODIMENTO- DIRITTO AL PROLUNGAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO PER UN PERIODO CORRISPONDENTE ALLA LORO DURATA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRIMA DELLA CONCESSIONE DELLE FERIE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA SOSTITUTIVA.*
Il mancato godimento delle ferie annuali non si traduce mai nel diritto al prolungamento del rapporto per un periodo corrispondente alla loro durata e, qualora il rapporto di lavoro si estingua prima della concessione delle ferie, al prestatore d'opera e dovuto solamente il compenso (indennita sostitutiva) ad esse relativo (fattispecie in cui il lavoratore, nei cui confronti il datore di lavoro aveva esercitato il diritto potestativo di recesso per mancata ripresa del lavoro alla scadenza del periodo massimo di comporto per malattia, presento la domanda diretta ad ottenere la concessione delle ferie, nel frattempo maturate, il giorno precedente quello di scadenza del periodo di comporto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)