Sez. L, Sentenza n. 5504 del 30/08/1983 (Rv. 430438 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - LICENZIAMENTO INTIMATO ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI COMPORTO - RICHIESTA DI FRUIRE DELLE FERIE - INFLUENZA - ESCLUSIONE - ESTINZIONE DEL RAPPORTO ANTERIORE AL GODIMENTO DELLE FERIE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - LICENZIAMENTO INTIMATO ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI COMPORTO - RICHIESTA DI FRUIRE DELLE FERIE - INFLUENZA - ESCLUSIONE - ESTINZIONE DEL RAPPORTO ANTERIORE AL GODIMENTO DELLE FERIE - CONSEGUENZE.*
La richiesta di fruire delle ferie, anche se presentata in costanza del rapporto di lavoro, non può incidere sulla validità del licenziamento effettuato alla scadenza del periodo di comporto, quando il dipendente non abbia ripreso servizio, in quanto il mancato godimento delle ferie annuali (o dei riposi settimanali) non si traduce mai nel diritto al prolungamento del rapporto per un periodo corrispondente alla loro durata, sicché, qualora il rapporto si estingua prima della concessione delle ferie, al prestatore d'opera è dovuto solo il compenso ad esse relative. (V 2277/68, mass n 334551; (V 2233/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)