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Sez. 1, Sentenza n. 24178 del 13/11/2009 (Rv. 610779 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Indicazione dei documenti, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. - Specificazione della fase di merito in cui il documento è stato prodotto - Necessità - Pluralità di motivi - Rilevanza del requisito richiesto solo riguardo al motivo deciso - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610779-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., postula che nel ricorso sia individuato il documento e specificato in quale sede processuale risulti prodotto, fermo restando che tale obbligo non può che riferirsi agli atti ed ai documenti il cui esame sia necessario per la decisione della causa, con la conseguenza che, qualora l'esame del ricorso si risolva nell'ambito di uno solo dei tanti motivi dedotti, a tale unico motivo ed al suo contenuto deve farsi riferimento nel valutare l'osservanza della norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)