Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 11/03/2006 (Rv. 587442 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Titolare di diritto personali di godimento - Diritto ad autonoma indennità - Limiti - Diritti su quota dell'indennità di esproprio - Sussistenza - Opposizione alla stima - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'affittuario o altro titolare di diritti personali di godimento sull'immobile espropriato, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 17 legge n. 865 del 1971, che riconosce il diritto all'indennità aggiuntiva a favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del fondo, può pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte d'indennità a lui spettante, e può anche agire con opposizione alla stima e intervenire nell'analogo giudizio proposto dal proprietario espropriato (e tale intervento presenta i connotati dell'intervento autonomo), pur se il pregiudizio lamentato può trovare ristoro, per il principio di unicità, sull'indennità di esproprio, la cui entità è determinata esclusivamente in relazione al valore del terreno, quale si presenta per le sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, senza che possa assumere rilevanza il pregiudizio del conduttore di non poter svolgere ulteriormente la precedente attività.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1638, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)