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Sez. 1, Sentenza n. 4525 del 11/10/1978 (Rv. 394200 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE - PAGAMENTO - IDENTIFICAZIONE DEL PRESENTATORE - DILIGENZA DELLA BANCA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394200-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE - PAGAMENTO - IDENTIFICAZIONE DEL PRESENTATORE - DILIGENZA DELLA BANCA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Al fine di stabilire se il banchiere, in Sede di pagamento di un assegno non trasferibile, abbia adottato la doverosa diligenza professionale nell'identificazione del presentatore, e, quindi, in caso di adempimento della prestazione ad un possessore diverso dal legittimo prenditore, possa andare esente da responsabilita nei confronti di quest'ultimo, o del richiedente od emittente dello assegno medesimo, le modalita di detta identificazione vanno valutate in relazione agli accorgimenti ed alle cautele suggerite, nel caso concreto, dal luogo e dal tempo del pagamento, dall'importo del titolo, dalla natura dei documenti esibiti dal presentatore. (Conf 4965/77, mass n 388571).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)