Sez. 1, Sentenza n. 7239 del 03/12/1983 (Rv. 431838 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE - NON TRASFERIBILE - PRESENTAZIONE PER IL PAGAMENTO - IDENTIFICAZIONE DEL PRESENTATORE - DILIGENZA DEL CASSIERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE - NON TRASFERIBILE - PRESENTAZIONE PER IL PAGAMENTO - IDENTIFICAZIONE DEL PRESENTATORE - DILIGENZA DEL CASSIERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'accertamento se il banchiere, in Sede di pagamento di assegno circolare non trasferibile, abbia adottato la doverosa diligenza professionale nell'identificare il presentatore del titolo, costituisce apprezzamento di fatto riservato all'esclusiva Competenza del giudice del merito, e che non è censurabile in Sede di legittimità se non per motivi di omissione o contraddittorietà di motivazione. (nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la suprema Corte ha ritenuto insindacabile il giudizio della Corte di appello, che aveva affermato la responsabilità di una banca per avere pagato un assegno circolare non trasferibile di rilevante importo a persona non legittimata, omettendo qualsiasi tentativo di identificazione personale del presentatore, nonostante che il titolo fosse stato addirittura sottoscritto prima della presentazione, e fidandosi della garanzia di riconoscimento fondata sulla sola dichiarazione di altra persona, della quale non era stato nemmeno provato che fosse un cliente, e tanto meno un cliente solvibile, della banca stessa). (V 686/83, mass n 425423; (V 5267/82, mass n 423073; (V 5118/79, mass n 401756; (Conf 5118/79, mass n 401757; (Conf 4525/78, mass n 394200; (Conf 4965/77, mass n 388571; (Conf 2033/76, mass n 380862).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 82, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)