Sez. 2, Sentenza n. 1574 del 06/04/1978 (Rv. 390965 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTI - IMPOSTA DI REGISTRO PAGATA DAL COMPRATORE PER POTER AGIRE IN GIUDIZIO - RIMBORSO - OBBLIGO DEL VENDITORE - IMPOSTA NON DOVUTA O PAGATA IN MISURA MAGGIORE DEL DOVUTO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTI - IMPOSTA DI REGISTRO PAGATA DAL COMPRATORE PER POTER AGIRE IN GIUDIZIO - RIMBORSO - OBBLIGO DEL VENDITORE - IMPOSTA NON DOVUTA O PAGATA IN MISURA MAGGIORE DEL DOVUTO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Mentre per il caso, in cui la vendita sia stata eseguita, le spese relative - salvo patto contrario - devono gravare sul compratore, per contro nel caso di risoluzione del contratto di vendita per colpa del venditore, a norma dell'art 1493 cod civ, il venditore stesso deve rimborsare al compratore l'imposta di registro da quest'ultimo corrisposta sull'atto per poter agire in giudizio trattandosi di pagamento legittimamente fatto per la vendita e cio anche se l'imposta non fosse, in realta, dovuta o non lo fosse nella misura in cui e stata pagata, salvo in tal caso il correlativo regolamento delle rispettive posizioni successivamente all'autonomo giudizio con l'amministrazione finanziaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1475, Cod. Civ. art. 1493, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)