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Sez. 3 - , Ordinanza n. 20267 del 14/07/2023 (Rv. 668179 - 01)

SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Somministrazione di energia elettrica - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conclusione per “facta concludentia” - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2023-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668179-01

SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.

Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)