Sez. 1, Sentenza n. 43268 del 04/07/2018 Cc. (dep. 01/10/2018) Rv. 274532 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Questioni di diritto incidenti sulla legalità del trattamento sanzionatorio - Intervenuta devoluzione al giudice della cognizione - Proponibilità - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
In sede di incidente di esecuzione, il giudice non può emendare un errore di diritto, ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la relativa questione sia stata devoluta alla cognizione dei giudici della impugnazione con gli ordinari mezzi di gravame previsti dalla legge. (Fattispecie relativa alla applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, confermata, a seguito di specifica impugnazione sul punto, sia in sede di appello che di legittimità, in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza del condannato volta ad espungere dal trattamento sanzionatorio detta aggravante in quanto introdotta soltanto in epoca successiva alla data di commissione del reato ascritto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)