Sez. U, Sentenza n. 47766 del 26/06/2015 Ud. (dep. 03/12/2015) Rv. 265108 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Illegalità della pena - Intempestività del ricorso in cassazione - Deducibilità in sede esecutiva - Ammissibilità - Condizioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
L'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Costituzione art. 25, Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)