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Sez. 1, Sentenza n. 2303 del 09/08/1973 (Rv. 365606 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI- IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - PAGAMENTO DEL TRIBUTO EFFETTUATO A SEGUITO DI AUTOLIQUIDAZIONE SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE ENTRO IL GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - IRRILEVANZA DI QUEST'ULTIMA SUL PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE DA PARTE DEL COMUNE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365606-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI- IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - PAGAMENTO DEL TRIBUTO EFFETTUATO A SEGUITO DI AUTOLIQUIDAZIONE SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE ENTRO IL GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - IRRILEVANZA DI QUEST'ULTIMA SUL PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE DA PARTE DEL COMUNE - IRRILEVANZA.*

La sentenza della Corte costituzionale del 23 maggio 1966, n 44, non esplica effetti riguardo al pagamento dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili che sia stato effettuato a seguito di autoliquidazione sulla base della dichiarazione del contribuente, entro il giorno di pubblicazione della citata sentenza nella Gazzetta ufficiale. Ne sulla definitivita dell'Estinzione della obbligazione tributaria a seguito di tale pagamento incide l'Esercizio del potere di rettificazione da parte dell'ente impositore che abbia proceduto ad accertamento di maggior valore. (Conf 795/73, mass n 363050; 3225/72, mass n 361027).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)