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Sez. U, Sentenza n. 3704 del 19/11/1974 (Rv. 372237 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - AUTOLIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - RETTIFICHE IN SEDE D'IMPUGNATIVA DELL' ACCERTAMENTO - RELATIVI PAGAMENTI - EFFETTUAZIONE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DELL'INCOSTITUZIONALITA - IRRIPETIBILITA - PENDENZA DEL RICORSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372237-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - AUTOLIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - RETTIFICHE IN SEDE D'IMPUGNATIVA DELL' ACCERTAMENTO - RELATIVI PAGAMENTI - EFFETTUAZIONE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DELL'INCOSTITUZIONALITA - IRRIPETIBILITA - PENDENZA DEL RICORSO - IRRILEVANZA.*

In materia di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, deve considerarsi definitivamente accertato ed irreversibilmente estinto il debito d'imposta per quanto concerne le somme pagate dal contribuente in base ad autoliquidazione nonche in base alle rettifiche da lui stesso apportate in Sede di ricorso contro l'accertamento di maggior valore notificatogli dal comune. Dette somme, pertanto, se pagate prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n 46 del 1966, dichiarativa della illegittimita dell'art 25, secondo comma legge 5 marzo 1963 n 246, sono irripetibili, ancorche a quella data fosse tuttora pendente il ricorso come sopra proposto. (Conf 3015'73, mass n 366712; 2303'73, mass n 365606; (Conf 762'73, mass n 363010; 642'73, mass n 362741).*

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)