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Sez. 1, Sentenza n. 883 del 10/03/1975 (Rv. 374269 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - ANTERIORI PAGAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'AUTODENUNCIA - IRRIPETIBILITA - CONCORDATO IN FORMAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374269-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - ANTERIORI PAGAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'AUTODENUNCIA - IRRIPETIBILITA - CONCORDATO IN FORMAZIONE - IRRILEVANZA.*

La sentenza della Corte costituzionale n 44 del 1966 che ha dichiarato illegittimo l'art 25 comma secondo della legge 5 marzo 1963 n 246 in tema di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili non esplica alcun effetto sul pagamento spontaneo effettuato dal contribuente alla tesoreria comunale in data anteriore alla pubblicazione del dispositivo della sentenza stessa sulla Gazzetta ufficiale in rispondenza alla rettifica dal medesimo operata della base imponibile della originaria autodenuncia. Tale rettifica comporta infatti l'irretrattabile riconoscimento della misura della base imponibile rendendo definitiva (almeno nel senso di non ulteriormente riducibile) l'imposta commisurata a tale base ed irripetibili i pagamenti effettuati per estinguere la relativa obbligazione tributaria in epoca anteriore al sopravvenire della sentenza della Corte. L'irripetibilita del pagamento effettuato in via di autodenunzia vale quindi non solo rispetto all'imposta liquidata originariamente dal contribuente nonostante la rettifica dell'ufficio e la conseguente controversia pendente all'atto della pubblicazione della sentenza costituzionale, ma anche rispetto all'ulteriore pagamento in via di autoliquidazione ricollegato ad una rettifica in aumento operata dal contribuente dopo che gia era intervenuta (in misura ancora maggiore) la rettifica d'ufficio. Ne rileva che nella fattispecie rettifica e correlativo pagamento siano stati effettuati nell'intento di addivenire ad un concordato secondo lo schema predisposto dall'ufficio tributario del comune e sottoscritto dal sindaco. L'effettuata rettifica in aumento non puo essere considerata come un frammento di concordato in itinere (che si perfeziona con la delibera della giunta comunale), ne come un atto di preventiva adesione ad un concordato futuro, non essendo possibile prima della deliberazione medesima che rispetto ad una certa base imponibile collimino atto di accertamento ed atto di adesione. Il paradigma cui ricondurre il caso in esame non e quello del concordato tributario non ancora sfociato in un accertamento di ufficio, e percio certamente non divenuto definitivo, ma quello della rettifica della propria denuncia da parte del debitore di imposta importante gli effetti dell'autoaccertamento e dell'autoliquidazione. L'irripetibilita dei pagamenti, ingiustificata rispetto ad un concordato in via di formazione (perche non sarebbe bastato il perfezionamento di questo per determinarne la definitivita) ed agli schemi dell'accertamento d'ufficio, ben si spiega alla stregua dei principi sull'autoaccertamento i quali comportano che la dichiarazione del contribuente, pur non essendo stata sussunta nel concordato, e pur non profilandosi quindi come adesione al concordato medesimo, contenga il riconoscimento di una nuova e maggiore base imponibile determinata dallo stesso contribuente che non ha contestato doverosita e esattezza del pagamento effettuato. (V 3359/73, mass n 367275; 3015/73, mass n 366712; (V 2303/73, mass n 365606; 762/73, mass n 363010).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)