Sez. 6, Sentenza n. 36351 del 21/05/2003 Ud. (dep. 22/09/2003) Rv. 227365 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Determinazione della pena in concreto per il singolo partecipe - Elementi - In particolare: il ruolo di finanziatore.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In relazione al delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della determinazione della pena irrogata, rileva la condotta complessivamente tenuta dall'imputato, sia in riferimento agli atti dal medesimo compiuti, sia in relazione alle aspettative che il gruppo criminale abbia riposto sulle specifiche attività che il partecipe deve compiere, quando le stesse attività siano in grado di dare un apporto concreto alla permanenza del vincolo ed agli scopi dell'associazione; in particolare, deve essere valutata la rilevanza del ruolo del finanziatore, il quale - mediante la fornitura di mezzi economici e finanziari - tiene in vita ed alimenta il traffico di stupefacenti posto in essere dagli altri partecipi, contribuendo così, in maniera sostanziale, alla realizzazione dei singoli reati-fine. (Nel caso di specie, si trattava di traffico di stupefacenti con l'estero).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)