Sez. U, Ordinanza n. 1631 del 27/01/2010 (Rv. 611402 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Commissario "ad acta" - Compenso - Determinazione secondo criteri discrezionali - Controversia - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia avente ad oggetto la determinazione del compenso spettante al commissario "ad acta" di nomina amministrativa รจ devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, attesa la natura di funzionario onorario del commissario predetto ed in forza della determinazione discrezionale del compenso ad esso dovuto, in quanto rimesso ad una delibera amministrativa, facendo eccezione all'applicazione del principio soltanto l'ipotesi in cui una specifica disposizione di legge provveda ad attribuire natura retributiva alle spettanze del funzionario stesso e ne consegua una determinazione automatica.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)