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Sez. U, Sentenza n. 9160 del 09/04/2008 (Rv. 602810 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Rimborso delle spese di difesa - Funzionario onorario - Funzionario nominato da autorità amministrativa - Funzionario con investitura politico - elettorale - Distinzione - Criteri - Conseguenze in tema di giurisdizione - Fattispecie relativa a consigliere comunale membro della commissione per gli appalti di un ente locale - Giurisdizione del giudice ordinario - .
Stato
decisa il 2008-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602810-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di rimborso di spese di difesa ai funzionari onorari, ai fini della identificazione della giurisdizione, - escluso ogni rilievo delle norme concernenti la giurisdizione sul rapporto di lavoro pubblico - occorre distinguere l'ipotesi di funzionari onorari nominati da un'autorità amministrativa, il cui trattamento economico, in difetto di disciplina normativa, è stabilito dalla stessa, con conseguente posizione di interesse legittimo e giurisdizione del giudice amministrativo, da quella di soggetti che svolgono funzioni pubbliche sulla base di un'investitura politico-elettorale, la cui posizione, anche economica, è di solito direttamente regolata dalla legge, con la conseguenza che le relative posizioni soggettive assumono la consistenza di diritti, e la giurisdizione è del giudice ordinario a meno che la legge stessa non attribuisca funzioni discrezionali all'amministrazione. (Nella specie, la S.C., nella vicenda di un consigliere comunale componente della commissione per gli appalti -il quale aveva invocato il rimborso delle spese di un processo penale per corruzione nel quale era stato prosciolto nell'affermare il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato la giurisdizione del G.A., attribuendo rilevanza all'instaurazione del processo penale in epoca precedente la devoluzione al giudice ordinario del contenzioso sul pubblico impiego).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)