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Sez. U, Ordinanza n. 3878 del 15/03/2002 (Rv. 553090 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Misura cautelare - Provvedimenti di accoglimento o di rigetto - Reclamo al giudice superiore "ex" art. 669 - terdecies cod. proc. civ. per motivi attinenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Conseguenze - Inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione.
Stato
decisa il 2002-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553090-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

A norma dell'art. 669 - "terdecies" cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994, avverso i provvedimenti di accoglimento o di rigetto della misura cautelare è ammesso il reclamo al giudice processualmente sovraordinato, anche per motivi attinenti alla giurisdizione. Ne consegue che avverso detti provvedimenti, come pure avverso quelli adottati in sede di reclamo, è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sia perché trattasi di provvedimenti di natura provvisoria e strumentale contro i quali, non essendo consentito il ricorso "ex" art. 111 Cost., non può neppure ammettersi quello per regolamento (non potendo logicamente ritenersi che il giudice di legittimità possa per tale via risolvere la stessa questione della quale non può essere investito con il ricorso straordinario), sia perché la definizione del relativo procedimento nei tempi brevi fissati dall'art. 739 cod. proc. civ. fa venir meno l'esigenza di una pronta decisione sulla questione di giurisdizione al di fuori di tale procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)