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Sez. 2, Sentenza n. 4245 del 16/02/2024 (Rv. 670429-01)

VENDITA - "ACTIO QUANTI MINORIS" | Mancanza di qualità promesse o essenziali – Tutela giurisdizionale – Azioni esperibili – Azione “quanti minoris” – Ammissibilità – Fondamento - Fattispecie. VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA' DELLA COSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670429-01

VENDITA - "ACTIO QUANTI MINORIS"

In caso di vendita di un bene mancante di qualità promesse o essenziali, la tutela giurisdizionale consentita al compratore ricomprende, fra le azioni esperibili, anche l'azione "quanti minoris", posto che l'art. 1497 c.c. - nel ricordare l'applicabilità della disciplina in tema di risoluzione contrattuale - non esclude che il compratore possa avere interesse a mantenere ferma in capo a lui la proprietà del bene conseguita attraverso il contratto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'interesse dell'attore fosse stato manifestato attraverso una consentita graduazione delle domande che prevedeva, in via prioritaria, "la riduzione del prezzo e/o il risarcimento del danno" e, in via subordinata, la risoluzione del contratto, cassando con rinvio la decisione di merito che aveva accolto la pretesa subordinata).

Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)