Sez. 2, Sentenza n. 5361 del 17/11/1978 (Rv. 395130 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DELLA COSA VIZIATA - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE - APPLICABILITA DI TALE DISCIPLINA ALL'IPOTESI DI MANCANZA DI QUALITA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DELLA COSA VIZIATA - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE - APPLICABILITA DI TALE DISCIPLINA ALL'IPOTESI DI MANCANZA DI QUALITA.*
La disposizione contenuta nel terzo comma dell'art 1492 cod civ, la quale preclude al compratore l'Azione di risoluzione del contratto se la cosa affetta da vizi sia stata da lui trasformata, e espressione di un principio generale secondo cui non puo consentirsi la risoluzione del contratto in presenza della rinuncia o di una deroga, anche tacita, al regime tipico di essa e alle pretese che conseguono all'esistenza dei suoi presupposti: pertanto non puo ravvisarsi diversita di disciplina tra l'ipotesi di vizi occulti e quella di Mancanza di qualita per il solo fatto che l'art 1497 cod civ, nel regolare tale ultima fattispecie, non riproduce la preclusione dettata in tema di vizi occulti, ma si limita a richiamare la disciplina generale della risoluzione per inadempimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)