Sez. 1, Sentenza n. 3396 del 20/10/1986 Cc. (dep. 28/11/1986) Rv. 174431 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - ART. 96 REGOLAMENTO PENITENZIARIO - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA DI REMISSIONE - CONFORMITÀ ALL'ART. 56 DELLO ORDINAMENTO PENITENZIARIO.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - ART. 96 REGOLAMENTO PENITENZIARIO - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA DI REMISSIONE - CONFORMITÀ ALL'ART. 56 DELLO ORDINAMENTO PENITENZIARIO.*
Il termine finale di tre mesi dalla dimissione, fissato dall'art. 96 d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (regolamento penitenziario) per la proposizione della richiesta di remissione del debito, è conforme alla ratio dell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), poiché esso va rapportato alla finalità di reinserimento sociale che il beneficio si propone, attenuando, con la remissione del debito, le maggiori difficoltà che il soggetto può incontrare nel periodo immediatamente successivo alla liberazione. In proposito deve essere altresì osservato che, trascorso un certo tempo dalla cessazione dello stato di detenzione o internamento, non solo viene meno la concreta funzione del beneficio, ma diventa più difficile - quando non addirittura impossibile - l'accertamento della regolarità della condotta sicché il tempestivo inizio del procedimento di sorveglianza, imposto dal termine in questione, evita la dispersione degli elementi di giudizio e consente una più giusta e adeguata pronuncia sul merito dell'istanza. (Conf mass n 144340; (Conf mass n 144339).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)