Sez. 1, Sentenza n. 3059 del 20/11/1979 Cc. (dep. 14/02/1980) Rv. 144339 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - TERMINE FISSATO DALL'ART 96 REGOLAMENTO PENITENZIARIO - LEGITTIMITA.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - TERMINE FISSATO DALL'ART 96 REGOLAMENTO PENITENZIARIO - LEGITTIMITA.*
La legittimita del termine fissato dall'art 96 del regolamento penitenziario per la proposizione della richiesta di remissione del debito (entro il mese che precede la dimissione e, comunque, non oltre i tre mesi successivi), deve essere ritenuta alla stregua del principio secondo il quale i regolamenti di esecuzione, pur non potendo modificare il diritto vigente, possono integrare la legge cui ineriscono mediante norme di dettaglio o complementari che valgano ad assicurare l'applicazione della legge medesima, sempre che tali norme siano conformi alle finalita della legge istituzionale e non contrastino con i precetti di altre leggi o con i principi dell'ordinamento giuridico.*
Riferimenti normativi: DPR 29/04/1976 num. 431 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)