Sez. 1, Sentenza n. 3059 del 20/11/1979 Cc. (dep. 14/02/1980) Rv. 144340 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - ART 96 REGOLAMENTO PENITENZIARIO - CARATTERE INTEGRATIVO DELL'ART 56 DELLA LEGGE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - ART 96 REGOLAMENTO PENITENZIARIO - CARATTERE INTEGRATIVO DELL'ART 56 DELLA LEGGE.*
L'art 96 del regolamento per l'esecuzione della legge sullo ordinamento penitenziario e armonicamente integrativo di questa, poiche la fissazione di termini per la proposizione dell'istanza di remissione del debito consegue al contenuto ed alla struttura del beneficio. Ed infatti, per quanto attiene al primo di essi (mese precedente la dimissione) il requisito relativo alla condotta non puo che essere accertato nel periodo finale della detenzione e, per quanto concerne il secondo (tre mesi dalla dimissione), esso va rapportato alla finalita del reinserimento sociale che il beneficio si propone attenuando, con la remissione del debito, le maggiori difficolta che il soggetto puo incontrare nel periodo immediatamente successivo alla liberazione.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)