Sez. 1, Sentenza n. 119 del 09/01/2004 (Rv. 569336 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Presupposti - Tempi delle incombenze istruttorie - Computabilità ai fini della determinazione della ragionevole durata della causa - Condizioni - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 spetta in dipendenza di ogni prolungamento della lite provocato da obiettive disfunzioni ed inefficienze del sistema (al quale appartengono anche gli ausiliari e i collaboratori del giudice) cui è affidato il compito di dare risposta sulla domanda di giustizia, mentre prescinde da specifiche manchevolezze o colpe. Ne deriva che l'arco temporale assorbito da una consulenza tecnica, che il giudice abbia ritenuto doveroso od opportuno disporre sulla scorta del tema del dibattito, e che quindi integri momento fisiologico del processo, non può essere puramente e semplicemente sommato, quale ne sia l'entità, alla durata normalmente ragionevole del processo stesso, restando rilevante sotto il diverso profilo di un'eventuale dilatazione di detta durata normale per effetto di argomentato apprezzamento della complessità del caso. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato il decreto della corte territoriale, il quale aveva individuato il termine di durata ragionevole del processo calcolandovi l'intero tempo richiesto dalla consulenza tecnica, senza accertare se essa avesse incontrato ostacoli esterni ed estranei all'organizzazione giudiziaria).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)