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Sez. 1, Sentenza n. 4142 del 21/03/2003 (Rv. 561299 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Comportamento della parte - Rilevanza ostativa ai fini dell'esclusione dell'equa riparazione - Condizioni - Incidenza causale rispetto al superamento della soglia di durata ragionevole del processo - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561299-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il comportamento della parte che il giudice deve considerare nell'accertare la violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del rispetto del termine di durata ragionevole del processo, è soltanto quello che abbia, contribuito con incidenza causale a rendere tale durata irragionevole; ne consegue che, allorquando il processo, pendente in primo grado (nella specie: da oltre otto anni), abbia già oltrepassato in concreto il termine di durata ragionevole, la corte territoriale non può escludere il domandato indennizzo dando esclusivo rilievo ad un comportamento della parte (consistente nella richiesta di rinvio dell'udienza di discussione dinanzi al collegio) posto in essere successivamente al superamento della predetta soglia.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)