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Sez. U, Sentenza n. 28898 del 15/01/2026 Cc. (dep. 30/07/2026) Rv. 290405-03

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO | Interrogatorio preventivo "ex" art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Deroga in presenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Deroga riferita ai delitti oggetto di addebito cautelare - Esclusione - Deroga riferita ai delitti che l'indagato si ritiene possa commettere - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290405-03

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO

In tema di misure cautelari personali, la deroga alla regola generale dell'interrogatorio preventivo "ex" art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., prevista per il caso in cui sussista l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. "in relazione" ad uno dei delitti indicati agli artt. 407, comma 2, lett. a), o 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale, è determinata avendo riguardo non ai reati per i quali si procede, ma ai reati che l'indagato potrebbe commettere. (In motivazione, le Sezioni Unite hanno evidenziato che l'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel prevedere la deroga, richiama l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la quale si fonda su un giudizio prognostico, relativo al tipo di delitto che l'indagato si ritiene possa commettere).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A), Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)