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Sez. 1, Sentenza n. 1226 del 05/06/1967 (Rv. 327727 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE - EFFICACIA VINCOLANTE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - IUS SUPERVENIENS - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DI INDENNITA DI OCCUPAZIONE DI UN FONDO POI ESPROPRIATO.*
Stato
decisa il 1967-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327727-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE - EFFICACIA VINCOLANTE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - IUS SUPERVENIENS - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DI INDENNITA DI OCCUPAZIONE DI UN FONDO POI ESPROPRIATO.*

A norma dell'art. 384 cod.proc.civ., il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, in caso di accoglimento del ricorso, vincola il giudice di rinvio alla sua osservanza, a meno che siano sopravvenute norme giuridiche modificative. (nella specie, e stato ritenuto che correttamente il giudice di rinvio, nel determinare l'indennita di occupazione abusiva di un fondo poi espropriato, aveva fatto riferimento alla destinazione a costruzioni intensive, che esso aveva in base alle previsioni del piano regolatore vigente all'epoca della occupazione e non gia della destinazione a strada impressagli con il nuovo piano regolatore, cosi come aveva stabilito lo stesso supremo collegio con la sentenza che aveva disposto l'annullamento con rinvio, senza tener conto della diminuzione di valore subita dal fondo dopo l'occupazione, in conseguenza della imposizione del vincolo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)