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Sez. 2, Sentenza n. 1476 del 22/02/1999 (Rv. 523462 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA | Forma scritta "ad substantiam" per arbitrato irrituale - Rapporti non concernenti atti indicati dall'art. 1350 cod. civ. - Esclusione - Forma scritta "ad probationem" ex art. 1967 cod. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 1999-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523462-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA

La clausola compromissoria per arbitrato irrituale deve essere redatta per iscritto a pena di nullità solo se riguarda rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta "ad substantiam" ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., mentre se riguarda altri rapporti necessita solo di forma scritta "ad probationem" secondo la regola di cui all'art. 1967 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)