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Sez. 1, Sentenza n. 8417 del 25/08/1998 (Rv. 518342 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA | Forma scritta "ad substantiam" - Per arbitrato rituale - Necessità - Per arbitrato irrituale non concernente rapporti relativi ad atti indicati dall'art. 1350 cod. civ. - Esclusione - Verbale di costituzione del collegio arbitrale e di proposizione dei quesiti - Prova scritta di arbitrato irrituale o di accordi modificativi o sostitutivi di esso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518342-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA

La forma scritta a pena di nullità è richiesta, a norma dell'art. 807 cod. proc. civ., unicamente per l'arbitrato rituale, mentre, per quello irrituale, detta forma è richiesta solo se esso concerne rapporti per i quali à prevista la forma scritta "ad substantiam" ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., dovendosi, negli altri casi, fare riferimento all'art. 1967 cod. civ. relativo alla forma scritta "ad probationem"; ne consegue che il verbale relativo alla costituzione del collegio arbitrale e alla formulazione dei quesiti, se pure non riveste (in quanto non sottoscritto dalle parti) i caratteri essenziali dell'atto scritto richiesto dall'art. 807 cod. proc. civ. per la validità dell'arbitrato rituale e non può perciò, nelle ipotesi in cui sia richiesta la forma scritta "ad substantiam", integrare un nuovo compromesso che assorba o superi quello precedentemente stipulato, può tuttavia valere a fornire la prova scritta richiesta per l'arbitrato irrituale e quindi per eventuali accordi modificativi e/o sostitutivi di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1967, Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)