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Sez. 3, Sentenza n. 8936 del 19/06/1998 Ud. (dep. 03/08/1998) Rv. 211669 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Assunzione d'ufficio ex art. 507 cod.proc.pen. - Modalità.
Stato
decisa il 1998-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211669-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

Il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 507 cod.proc.pen rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio, sicché la correttezza del suo uso è, in caso di esercizio, agevolmente riscontrabile sulla base dell'utilizzazione dei risultati, mentre una adeguata motivazione deve essere svolta nel caso di omesso esercizio in seguito ad istanza di parte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)