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Sez. 2 - , Sentenza n. 1529 del 22/01/2018 (Rv. 647782 - 02)

BORSA - IN GENERE | - Intermediazione finanziaria - Sanzioni amministrative - Opposizione - Prova della condotta illecita - Onere a carico della P.A. - Illecito omissivo - Presunzioni - Ammissibilità - Conseguenze - Prova contraria - Onere a carico dell'opponente - Oggetto.
Stato
decisa il 2018-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647782-02

BORSA - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'Amministrazione, la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita. Tuttavia, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della "suità" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento. Così intesa la "presunzione di colpa" non si pone in contrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost. anche nel caso la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)