Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019 (Rv. 652384 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Onere di allegazione ed onere probatorio - Ripartizione tra opponente e P.A.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/11/1981 num. 689 art. 23, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)