Sez. 2 - , Sentenza n. 9546 del 18/04/2018 (Rv. 648049 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sanzioni amministrative ex art. 144, d.lgs. n. 385 del 1993 - Opposizione - Prova dell'elemento soggettivo - Presunzione di colpa ex art. 3 della l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Prova contraria - Onere a carico dell'opponente.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia, ex art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della l. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)