Sez. U, Sentenza n. 10343 del 19/10/1993 (Rv. 483984 - 01)
Procedimento civile - Sospensione del processo - In genere | Sospensione necessaria - Presupposti - Mancanza - Sospensione facoltativa - Ammissibilità - Potere discrezionale del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione.
Procedimento civile - Sospensione del processo - In genere
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. per la pendenza davanti ad altro giudice di procedimento su questione pregiudiziale presuppone che la soluzione di questa costituisca un indispensabile antecedente logico - giuridico per la decisione della causa da sospendere, di guisa che, ove difetti tale requisito, la sospensione di un processo in attesa della decisione di un altro è meramente facoltativa e la sua concessione attiene al potere discrezionale del giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)