Sez. 3, Sentenza n. 5002 del 30/05/1996 (Rv. 497881 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Sospensione facoltativa - Impugnabilità con il regolamento di competenza ex art. 42, nuovo testo, cod. proc. civ. - Esclusione - Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere - Ordinanza di sospensione facoltativa - Istanza di regolamento - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'impugnazione dell'ordinanza di sospensione del processo con istanza di regolamento di competenza è prevista dall'art. 42 cod. proc. civ., nel testo di cui all'art. 6 della legge n. 353 del 1990, con riferimento alla sola ipotesi di sospensione disposta ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.. Ne consegue l'inammissibilità di tale mezzo di impugnazione nelle ipotesi di sospensione cosiddetta facoltativa, fondata cioè non su un vero e proprio rapporto di pregiudizialità tra due controversie, bensì su una generica possibilità di influenza ai fini della decisione della pronuncia che dovrà essere emessa in un diverso giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)