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Sez. L, Sentenza n. 511 del 20/01/1984 (Rv. 432741 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SENSO LETTERALE DELLE PAROLE - CARATTERE PRIMARIO TRA GLI STRUMENTI DELL'INDAGINE ERMENEUTICA - RICERCA DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - NECESSITÀ - SIGNIFICATO CHIARO E NON EQUIVOCO DELLE ESPRESSIONI USATE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432741-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SENSO LETTERALE DELLE PAROLE - CARATTERE PRIMARIO TRA GLI STRUMENTI DELL'INDAGINE ERMENEUTICA - RICERCA DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - NECESSITÀ - SIGNIFICATO CHIARO E NON EQUIVOCO DELLE ESPRESSIONI USATE - IRRILEVANZA.*

A norma dell'art. 1362 cod. civ., il giudice, nell'interpretazione del contratto, non può mai prescindere dalla ricerca della comune intenzione dei contraenti, rispetto alla quale il "senso letterale" delle parole adoperate si pone soltanto come il primo degli strumenti dell'indagine ermeneutica. Quindi, anche se le espressioni usate nel contratto siano di chiara e non equivoca significazione, la ricerca della comune intenzione delle parti, lungi dall'essere esclusa, può solo ritenersi conclusa, l'elemento letterale esaurendo ed assorbendo ogni altro possibile mezzo di interpretazione soggettiva. (Conf 237/78, mass n 389526).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)