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Sez. L, Sentenza n. 237 del 18/01/1978 (Rv. 389526 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - CANONI ERMENEUTICI - COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - CRITERIO FONDAMENTALE.*
Stato
decisa il 1978-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389526-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - CANONI ERMENEUTICI - COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - CRITERIO FONDAMENTALE.*

A norma dell'art 1362 cod civ il giudice nell'interpretazione del contratto non puo mai prescindere dalla ricerca della comune intenzione dei contraenti posto che oggetto della ricerca ermeneutica e proprio tale comune intenzione delle parti, rispetto alla quale il 'senso letteralè delle parole adoprate dai contraenti si pone come il primo degli strumenti di interpretazione. Quindi, anche se le espressioni usate nel contratto siano di chiara e non equivoca significazione, la ricerca della comune intenzione dei contraenti, lungi dall'essere esclusa, puo solo ritenersi conclusa, assorbendo ed esaurendo l'elemento letterale ogni altro strumento di interpretazione soggettiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)