Sez. 2, Sentenza n. 5073 del 18/08/1986 (Rv. 447715 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SENSO LETTERALE DELLE PAROLE - CARATTERE PRIMARIO TRA GLI STRUMENTI DELL'INDAGINE ERMENEUTICA - RICERCA DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - NECESSITÀ - SIGNIFICATO CHIARO E NON EQUIVOCO DELLE ESPRESSIONI USATE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SENSO LETTERALE DELLE PAROLE - CARATTERE PRIMARIO TRA GLI STRUMENTI DELL'INDAGINE ERMENEUTICA - RICERCA DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - NECESSITÀ - SIGNIFICATO CHIARO E NON EQUIVOCO DELLE ESPRESSIONI USATE - CONSEGUENZE.*
A norma dell'art. 1362 cod. civ., il giudice nell'interpretazione del contratto è tenuto a indagare quale sia stata la comune volontà dei contraenti, e l'elemento letterale esaurisce ed assorbe ogni altro possibile mezzo di interpretazione soggettiva solo quando non sussista alcuna ragione di divergenza tra le espressioni adoperate nel contratto e lo spirito della convenzione. Spetta al giudice del merito il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo e immediato dalla dizione letterale del contratto o se occorra accertarla mediante una ulteriore indagine secondo le regole stabilite nel capo quarto del titolo secondo del libro quarto del codice civile. (V 511/84, mass n 432741; (V 6935/83, mass n 431602; (V 805/83, mass n 425549; (V 130/83, mass n 424930; (V 1198/82, mass n 419078; (V 1800/81, mass n 412480; (V 237/78, mass n 389526).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)