Sez. 3, Sentenza n. 13015 del 09/12/1992 (Rv. 479947 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - Morte della parte - In genere | Estinzione di una società per incorporazione in un'altra - Interruzione del giudizio ex art. 300 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni.
Procedimento civile - Interruzione del processo - Morte della parte - In genere
L'estinzione di una società per incorporazione in un'altra va assimilata agli effetti processuali alla morte della persona fisica e, pertanto, può produrre gli effetti di cui all'art. 300 cod. proc. civ. solo quando vi sia la dichiarazione del procuratore o, comunque, nei casi di contumacia quando tale evento emerga dalla relazione di notificazione di uno degli atti indicati nell'art. 292 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/07/1991 num. 240 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)