diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 21/08/1996 (Rv. 499292 - 01)

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI | Estinzione della società incorporata - Facoltà della società incorporante di proseguire il giudizio di cui era parte la società estinta - Sussistenza - Interruzione del processo conseguente a dichiarazione del procuratore costituito di estinzione della società incorporata - Operatività.
Stato
decisa il 1996-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499292-01

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI

La fusione della società per incorporazione determina automaticamente, sul piano del diritto sostanziale, l'estinzione della società assoggettata alla fusione ed il subingresso, nei rapporti ad essa relativi, per successione a titolo universale, della società incorporante, la quale può proseguire il processo di cui era parte la società estinta, costituendosi nel giudizio anche di gravame, con esclusione di qualsiasi incidenza dell'incorporazione sulla validità di quello. Tale fenomeno estintivo va, agli effetti processuali, assimilato alla morte della persona fisica e, pertanto, produce l'interruzione del processo nel quale sia parte la società estinta se il suo procuratore costituito abbia fatto dichiarazione (in udienza o con notificazione alle altre parti, fino alla chiusura della discussione) dell'evento verificatosi nella fase attiva del rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)