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Sez. 2, Sentenza n. 7297 del 26/03/2010 (Rv. 612178 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legittimo impedimento a comparire dell'opponente o del suo procuratore - Relativo onere probatorio - Contenuto - Mancato assolvimento - Effetti - Convalida dell'ordinanza ingiunzione.
Stato
decisa il 2010-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612178-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, pur potendosi considerare, in linea di principio, che il legittimo impedimento a comparire dell'opponente o del suo procuratore possa essere provato anche dopo l'ordinanza di convalida, deve, tuttavia, ritenersi che, in ogni caso, occorre provare che tale impedimento sia stato improvviso, imprevedibile ed indipendente dalla volontà dell'opponente o del procuratore. Ne consegue che, non potendo ritenersi sufficiente il verificarsi del mero fatto impeditivo, in mancanza della relativa prova in ordine alla sua assolutezza, il giudice non può che convalidare l'ordinanza-ingiunzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)