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Sez. 1, Sentenza n. 6083 del 26/03/2004 (Rv. 571577 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legittimo impedimento a comparire dell'opponente - Mancata comunicazione al giudice entro l'udienza fissata - Convalida dell'ordinanza opposta - Deduzione dell'impedimento in sede di ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571577-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione a sanzione amministrativa ed in ipotesi di mancata comparizione dell'opponente, il legittimo impedimento può essere provato anche dopo l'ordinanza di convalida. Ne consegue che è ammissibile l'istanza diretta ad ottenerne la revoca ed è pure deducibile come motivo di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza stessa - indipendentemente dalla presentazione dell'istanza di revoca - l'esistenza del legittimo impedimento che non sia stato portato a conoscenza del giudice di merito entro l'udienza fissata per la comparizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)