Sez. L, Sentenza n. 27030 del 18/12/2006 (Rv. 594059 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legittimo impedimento a comparire dell'opponente o del suo procuratore - Relativo onere probatorio - Contenuto - Mancato assolvimento - Effetti - Convalida dell'ordinanza - Ingiunzione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, pur ritenendosi in linea di principio che il legittimo impedimento a comparire dell'opponente o del suo procuratore possa essere provato anche dopo l'ordinanza di convalida, va puntualizzato che in ogni caso va provato che tale impedimento sia stato improvviso, imprevedibile ed indipendente dalla volontà dell'opponente o del procuratore. Ne consegue che, non potendo ritenersi sufficiente il verificarsi del mero fatto impeditivo, in mancanza della relativa prova, il giudice non può che convalidare l'ordinanza-ingiunzione (principio applicato in controversia, concernente violazione di norme sul collocamento dei lavoratori, in cui il procuratore dell'opponente svolgeva le funzioni giurisdizionali connesse all'incarico di giudice di pace nel giorno fissato per l'udienza di comparizione; per la S.C., tale circostanza, di per sé sola, in mancanza della relativa prova, non configurava un impedimento con i requisiti di cui in massima)
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)