Sez. 2, Sentenza n. 34652 del 22/09/2005 Ud. (dep. 27/09/2005) Rv. 232501 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI | Reato di pericolo - Rilevanza della potenzialità lesiva del marchio in relazione ad un numero indeterminato di soggetti - Contraffazione grossolana - Configurazione del reato impossibile - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI
La norma che incrimina l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela il bene della pubblica fede, intesa come affidamento collettivo nei marchi o segni distintivi, sicché la realizzazione di un inganno nel singolo acquisto non è elemento integrativo della fattispecie. È pertanto da escludersi la configurazione del reato impossibile in caso di grossolanità della contraffazione e di condizioni di vendita tali da impedire l'errore degli acquirenti, dal momento che occorre avere riguardo alla potenzialità lesiva del marchio connaturata all'azione di diffusione in riferimento a un numero indeterminato e indeterminabile di consociati nel corso della loro successiva utilizzazione e circolazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49 com. 2, Cod. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)