Sez. L, Sentenza n. 143 del 15/01/1990 (Rv. 464814 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA PER CURE IDROTERMALI - TUTELA EX ART. 2110 COD. CIV. - RICONOSCIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA PER CURE IDROTERMALI - TUTELA EX ART. 2110 COD. CIV. - RICONOSCIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'assenza dal lavoro del dipendente privato per fruire, fuori delle ferie annuali, di cure idrotermali alle condizioni e nei limiti dettati sia dall'art. 4 della legge n. 526 del 1982, sia dall'art. 13 del decreto legge n. 463/83 - convertito in legge n. 638 del 1983, è soggetta alla tutela contemplata dall'art. 2110 cod. civ., con il conseguenziale diritto al relativo trattamento economico, perché configura una fattispecie legale di impossibilità temporanea della prestazione lavorativa, la quale è riferibile alla persona del dipendente, ma a lui non imputabile ed è altresì legata, mediante un nesso di causalità mediato e indiretto, ad uno stato patologico abbisognante di quelle cure, per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative. Pertanto, ai fini della giustificazione dell'assenza suddetta ne deriva non solo l'accertata necessità, non dilazionabile fino alle ferie annuali, di fruizione del trattamento idrotermale a scopo terapeutico e riabilitativo, ma anche il riconoscimento, da parte di un medico specialista della U.S.l., che tale trattamento, in relazione alla natura ed entità del diagnosticato stato patologico e secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, è idoneo a ricondurre a migliori condizioni fisiologiche le disfunzioni degli organi o apparati colpiti dalla malattia. (V 5634/88, mass n 460182; (V 2206/88, mass n 458029; (V 7292/87, mass n 455371).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 526 art. 4, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)