Sez. 6, Sentenza n. 22031 del 22/04/2026 Cc. (dep. 15/06/2026) Rv. 290217-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Termini di fase - Misura custodiale sostituita con misura non custodiale - Successivo aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen. - Decorrenza “ex novo” - Esclusione - Cumulo dei periodi di custodia sofferti nella medesima fase - Necessità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, il termine di fase non decorre "ex novo" nel caso in cui un vincolo custodiale, sostituito con altro non custodiale, sia nuovamente disposto ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., sicché deve essere incluso nel suo computo anche il periodo di restrizione già sofferto nella medesima fase, posto che l'aggravamento non dà luogo a una nuova misura e l'art. 13, comma 5, Cost. impone, per altro verso, l'interpretazione che comporta il minor sacrificio per la libertà personale.
Costituzione art. 13 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)